STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “FIAB PERUGIA PEDALA”
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti
del codice Civile, e nello specifico in applicazione della legge
numero 383 del 7
dicembre 2000è
costituita un'associazione di promozione sociale denominata "FIAB
Perugia
Pedala”.
Articolo 2
L'associazione ha sede in via
del Pasticcio 16/A,
Perugia; presso i locali già adibiti alle attività della
Ciclofficina Popolare Porta Pesa.
TITOLO II - FINALITA'
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'associazione intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore
della popolazione nel rispetto della libertà e della dignità della
persona come previsto dall’articolo 2 della legge di cui
all’articolo 1 del presente statuto.
L’associazione non ha scopo
di lucro, si esclude
l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta
in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al
perseguimento dello scopo sociale.
Scopo dell’associazione è lo
svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente e della qualità della vita urbana, in
particolare promuovendo la cultura della bicicletta ed altre forme di
mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative
connesse, con particolare attenzione alle persone con diverse abilità
e predisposizioni.
L'associazione si ispira a
principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è
democratica.
L'associazione è regolata dal
presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi
statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e
del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
L’associazione ha durata
illimitata.
Articolo 4
L'associazione ha le seguenti
finalità:
1) promuovere e sviluppare la
cultura e la pratica di un uso abituale e consapevole della
bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico
e quale strumento di benessere psico-fisico e di socialità e svago;
2) proporre la realizzazione di
strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la
diffusione e l’uso della bicicletta, promuovere e sostenere le
attività della “Ciclofficina Popolare Porta Pesa” (struttura
operativa di condivisione della conoscenza ed dell’uso della
bicicletta);
3) favorire l’assemblaggio e
il riuso delle biciclette e di componenti e attrezzature tecniche
connesse;
4) proporre provvedimenti per
la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in
particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per
la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo
del trasporto collettivo; individuare e proporre il superamento di
barriere architettoniche;
individuare e
proporre il superamento di eventuali danni ambientali e sociali
causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere
un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere iniziative e
proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia
naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le
relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare
proposte concrete in tal senso;
6) promuovere l'uso della
bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche,
per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del
territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le
persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da
parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni
e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi
ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per
realizzare tale finalità;
7) elaborare, autonomamente o
su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche,
piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre
strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai
punti precedenti;
8) organizzare convegni,
mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed
extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o
quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o
divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli
argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
9) rendere visibile la propria
presenza nel territorio attraverso le diverse forme di comunicazione;
10) attuare alcuni servizi ed
ottenere speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri
enti ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in
relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta e
nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività
istituzionale;
11) promuovere la diffusione di
una cultura dell’uso della bicicletta responsabile e sicura nel
rispetto del codice della strada e della propria e altrui incolumità;
12) promuovere la conoscenza
delle Carte dei Servizi di enti pubblici e operatori privati relative
alla mobilità alternativa e all’utilizzo della bicicletta;
13) rifacendosi ai principi di
cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati
campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità
umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini
e i popoli.
Articolo 5
L'associazione aderisce alla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa,
all'European Cyclists' Federation (ECF).
L'Associazione potrà compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili
alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività
analoghe o accessorie all'attività sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
L'associazione è aperta a
tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità,
così come riportati nel presente Statuto, e manifestano l'intenzione
all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e
l'accettazione della tessera.
Il Consiglio Direttivo
stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale
seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci
che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari
scopi promozionali.
Articolo 7
Tutti i soci, di ogni
categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte
le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle
assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che
possono esercitare direttamente o per delega scritta, per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e
delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un
solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle
informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di
rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e
di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere
attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i
lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni
dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci
sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro
affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per
delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Si esclude la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa
esclusivamente per:
- morte del socio;
- dimissioni volontarie: comunicate con lettera scritta o a mezzo posta elettronica al Presidente del Consiglio Direttivo
- mancato pagamento della quota sociale annua: la morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso entro il 31 marzo;
- esclusione per gravi motivi (ovvero comportamenti o iniziative contrari o ostili allo scopo e alle finalità del presente Statuto, o tali da ledere l’onorabilità, il decoro ed il buon nome dell’associazione ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali) da disporre a cura del Consiglio Direttivo con votazione all’unanimità dei presenti.
Il recesso, comunque
manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non
hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi
al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva
Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
(Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci è
composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano
dell'associazione; rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i
soci.
L'Assemblea è convocata almeno
una volta all'anno entro il mese di Aprile per verificare le attività
svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee
programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il
vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere
membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che
quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al
Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea è convocata in via
ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta
da almeno 1/3 del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci.
L'Assemblea deve essere
convocata mediante comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica
indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli
Aderenti almeno 15 giorni prima.
L’Assemblea può riunirsi
anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
L'Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati, in seconda convocazione con almeno 1/3 dei
soci. Essa delibera a maggioranza dei presenti, tranne che nei casi
regolati dal presente Statuto.
Ogni socio ha diritto ad un
solo voto ed è ammessa al massimo 3 deleghe scritte per socio.
L’Assemblea prima di iniziare
deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello
dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del
giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni,
interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso
delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le
proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine
del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal
Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del
testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di
norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza,
l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'Assemblea
vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto
dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale
verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre
depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un
estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei
rendiconti deve essere comunicato ai soci anche tramite posta
elettronica.
Articolo 11
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è
costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 17 membri dispari,
scelti tra i soci dall'Assemblea generale, che restano in carica un
anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti previa
deliberazione dell’Assemblea.
Il Consiglio, ove delegato
dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel
suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il
Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi
ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il
Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione
scritta o tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima.
Il Consiglio può deliberare
solo se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in
prima convocazione mentre in seconda convocazione con almeno 1/3 dei
componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, tranne
che nei casi stabiliti dal presente statuto, in caso di parità vale
il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei
limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi
poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione
delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione. Esso cura la formazione del
bilancio preventivo e di quello consuntivo, gestisce le spese e
l’ordinaria amministrazione, approva
il programma di tutte le attività che si intende promuovere, adotta
in caso di assoluta necessità deliberazioni di competenza
dell’Assemblea dei soci sottoponendole alla ratifica nella prima
riunione dell’Assemblea, delibera le quote annuali per nuove
ammissioni di soci, delibera l’espulsione nei confronti dei soci
che svolgono azioni di disturbo e/o comunque impeditive delle
attività nonché degli scopi sociali.
E' in sua facoltà redigere
regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i
quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
Il Consiglio direttivo può
costituire incarichi per specifiche necessità, avvalendosi anche di
esperti esterni all’associazione, che restano in carica per il
periodo concordato e comunque fino alla conclusione della iniziativa
affidata.
Articolo 12
(Presidente)
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua
assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il
Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli
interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del
Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario redige i verbali
dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli
altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della
convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio
Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate
dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la
contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura
pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 14
Le cariche e le nomine degli
organi dell'associazione sono elettive e gratuite e durano in carica
un anno.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
L'associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- quote associative e
contributi degli aderenti;
- erogazioni liberali e
contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi
dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
- rimborsi derivanti da
convenzioni;
- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite
di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo;
- qualunque altra entrata
compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione
sociale
I fondi sono depositati presso
l’Istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente
e del Segretario.
Articolo 16
L'esercizio finanziario si
chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve
restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante
i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino a che sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un
rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto
economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo
criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione
patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità,
i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri
beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
E' obbligatorio impiegare
eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO
STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del
presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una
maggioranza dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati, in
seconda convocazione con almeno la metà più uno degli associati.
Articolo 18
Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Se necessario, l’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,
determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento, per
qualunque causa, dell'associazione il suo patrimonio verrà
obbligatoriamente devoluto a fini di pubblica utilità ad altre
organizzazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano
finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 19
Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme
stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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