STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “FIAB PERUGIA PEDALA APS”
TITOLO I –
DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE
Articolo 1
È costituita
l’associazione: <<FIAB Perugia Pedala APS>>,
da ora in avanti denominata “Associazione”.
L’Associazione si
configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche,
nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento
senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
L’Associazione, in
virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e
utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è
disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione ha
durata illimitata.
Articolo 2
L’Associazione ha sede
nel Comune di Perugia. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere
individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica
statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
TITOLO II - FINALITA'
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
L'Associazione si
ispira a principi di solidarietà, ecologia, nonviolenza e del rispetto della
libertà e della dignità della persona. L’Associazione è apartitica e
aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
L'Associazione persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo volgimento
in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle
seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati. Le attività che si propone di svolgere sono, a norma del co.
1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
<<e) interventi
e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281;
f) interventi di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e
gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e
gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della
cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
w) promozione e tutela
dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge
8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
z) riqualificazione di
beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.>>
A titolo esemplificativo
ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- svolgere attività a
tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e della qualità della vita
e di lotta al cambiamento climatico;
- favorire ed
incentivare ogni forma di mobilità pubblica, collettiva e ecologicamente sostenibile;
- promuovere e
sviluppare la cultura e l’uso abituale, responsabile e consapevole della
bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico e come strumento
di benessere psico-fisico, di socialità e svago, con particolare attenzione
alle persone con diverse abilità e predisposizioni;
- proporre la
realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che
facilitino e incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta, la moderazione
del traffico, la sicurezza stradale e la risoluzione dei problemi legati alla
mobilità, anche al fine di tutelare ciclisti e pedoni e, in generale, tutti i
soggetti “svantaggiati” o “deboli” della strada;
- denunciare i danni
ambientali e sociali causati dall'uso smodato e invasivo del mezzo privato a
motore e individuare iniziative e proposte par favorire un ambiente, sia
naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni
sociali, anche proponendo il superamento di barriere architettoniche, la
riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione
stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale
e collettiva;
- favorire ed incentivare la diffusione e
l’uso della bicicletta quale forma di turismo ecosostenibile attraverso l’organizzazione
di manifestazioni, gite, raduni e viaggi, l’individuazione e la divulgazione di
percorsi ed itinerari cicloturistici che valorizzino gli aspetti ambientali,
culturali e storici del territorio;
- favorire
l’assemblaggio, il riuso e la manutenzione delle biciclette, di componenti e
attrezzature tecniche connesse anche tramite l’apertura e la gestione di
servizi di ciclo-officina e simili;
- elaborare,
autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e
ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre
strutture e provvedimenti utili alle finalità dell’Associazione;
- organizzare convegni,
mostre, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole,
progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti
audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire
l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di
tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- rendere visibile l’Associazione
e le sue attività attraverso le diverse forme di comunicazione;
- ottenere speciali
facilitazioni ed agevolazioni per i propri soci da parte di altri enti e
organizzazioni;
- cooperare con tutti
coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in
difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra
gli uomini e i popoli.
L’Associazione può
inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da
quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali.
Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
Articolo 4
L’Associazione non ha
scopo di lucro, si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che
non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto
al perseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione può
esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di
raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 5
L'Associazione
aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (F.I.A.B.) e, tramite
questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).
L'Associazione potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili
alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni o Enti, nazionali o esteri, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività
sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
(Ammissione)
Il numero degli
associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge.
L'Associazione è aperta
a tutte le persone fisiche e agli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro
che ne condividano gli scopi e le finalità, così come riportati nel presente
Statuto, e manifestino l'intenzione all’adesione mediante il pagamento della
quota sociale.
Il Consiglio Direttivo
stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente,
differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio
Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali o di
adempimento della finalità dell’Associazione.
Articolo 7
(Diritti e doveri degli associati)
Tutti i soci, di ogni
categoria, hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti
dell’Associazione
Gli associati hanno diritto di eleggere
gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; di partecipare alle
assemblee ordinarie e straordinarie; di essere informati sulle attività dell’Associazione
e controllarne l’andamento; di frequentare i locali dell’Associazione; di partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; di concorrere
all’elaborazione ed approvare il programma delle attività; di prendere atto
dell’ordine del giorno delle assemblee; di prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi; di denunciare fatti che ritengono censurabili
ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati hanno l’obbligo di
rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione
e gli eventuali Regolamenti interni; di versare la quota associativa secondo
l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 8
(Perdita della qualifica di associato)
La quota sociale è intrasmissibile,
non rimborsabile e non rivalutabile.
Lo status di associato
ha carattere permanente, non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La qualità di
associato cessa esclusivamente per: morte, recesso, esclusione o decadenza.
L’associato può
recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta
elettronica, al Presidente. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
L’associato che
contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali
regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi ovvero ponga
in essere comportamenti o iniziative contrari o ostili allo scopo e alle
finalità del presente Statuto, o arrechi danni materiali o morali di una
certa gravità tali da ledere l’onorabilità, il decoro ed il buon nome dell’Associazione
può essere escluso dall’Associazione mediante delibera a maggioranza del
Consiglio Direttivo. L’associato escluso può fare appello, entro 30 giorni,
all’Assemblea che delibera con voto segreto a maggioranza dei presenti e dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di
esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può
ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della
deliberazione di esclusione ratificata dall’Assemblea.
I soci receduti o
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
Si considera decaduto
il socio non in regola con il versamento della quota sociale annua entro il 31
Gennaio dell’anno in corso.
TITOLO IV - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche associative sono
elettive e restano in carica due anni.
Articolo 10
(Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci è
composta da tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nel Libro degli
associati e in regola con il versamento della quota sociale. L’Assemblea è l'organo
sovrano dell'Associazione; rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i soci.
Ogni socio regolarmente
iscritto nel Libro degli associati da almeno 30 giorni dalla data di
convocazione dell’Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare,
mediante delega scritta, da un altro associato. Ogni associato può ricevere al massimo
tre deleghe. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
L'Assemblea è
convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Marzo. L’Assemblea è
convocata dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta, anche
a mezzo posta elettronica. L’avviso, da inviare almeno 15 giorni di prima della
data di convocazione a tutti gli associati, deve contenere il giorno, il luogo
e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Qualora
si renda necessario, l’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla
sede sociale.
L’Assemblea è inoltre
convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata di almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea nomina un
proprio Presidente, diverso da quello dell’Associazione, con il compito di constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all’Assemblea; leggere l’ordine del giorno; accogliere
interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel
corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie
opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare
lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte
le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario
dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua
vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'Assemblea
vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal
Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si
allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso
resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli
altri casi.
Articolo 11
(Compiti
dell’Assemblea)
L’Assemblea ha i
seguenti compiti inderogabili:
- verificare le attività sociali svolte;
- determinare le linee generali
programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- nominare e revocare i componenti degli
organi associativi;
- deliberare sul bilancio consuntivo e
sull’eventuale preventivo;
- deliberare sulla responsabilità dei
componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo
settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli
associati;
- deliberare sulle modificazioni allo
Statuto dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale regolamento dei
lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento che
il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre
- deliberare lo scioglimento, la
trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti
attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
Articolo 12
(Assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati, in proprio o in delega, in seconda convocazione con
almeno un terzo dei soci, in proprio o in delega. Essa delibera a maggioranza dei
voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.
Articolo 13
(Assemblea
straordinaria)
L’Assemblea straordinaria
modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza in prima convocazione di
almeno due terzi degli associati, o in seconda convocazione con almeno la metà
più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell'Associazione
e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è deliberato
dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Articolo 14
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo
governa l’Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo
è costituito da almeno 3 membri, in ogni caso dispari, scelti tra i soci dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, i suoi membri possono essere
rieletti e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti previa
deliberazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno una
volta ogni due mesi, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi
membri. La convocazione è effettuate tramite comunicazione scritta, anche a
mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la
riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco
delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo
è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei
componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente
costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Rientra nella sfera di
competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In
particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- amministrare l’Associazione;
- eseguire le deliberazioni
dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività
associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio
consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- disciplinare le modalità di ammissione
degli associati e le quote associative annuali, deliberare l’ammissione e
l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei
confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti
inerenti le attività associative;
- redigere regolamenti interni per la
disciplina dell'attività dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni
mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di
sua competenza.
Il Consiglio Direttivo
può costituire incarichi per specifiche necessità e ritenuti necessari al
governo dell’Associazione e al perseguimento dei suoi fini statutari,
avvalendosi anche di esperti esterni all’Associazione, che restano in carica
per il periodo concordato e comunque fino alla conclusione della iniziativa
affidata.
Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
Si applica l’art. 2382
del Codice Civile. In caso di conflitto di interessi degli amministratori si
applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
Articolo 15
(Presidente)
Il Presidente
rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il Presidente convoca
e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. In caso di urgenza il
Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in
carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente, in accordo
con il Consiglio Direttivo, può delegare per mansioni tecniche e particolari
funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri
soci.
Articolo 16
(Segretario e
Tesoriere)
Il Segretario redige i
verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli
altri libri associativi, cura l'esposizione nella sede sociale della
convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo
con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali, svolge tutte le
altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la
contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed
incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17
Le cariche e le nomine
degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite e durano in carica due
anni.
Il Consiglio Direttivo
è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente, il
vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che sono membri del Consiglio
Direttivo, sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, salvo che
quest'ultima deleghi, interamente o in parte, al Consiglio Direttivo nella
riunione immediatamente successiva di designarli nel suo ambito.
TITOLO V - PATRIMONIO
ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 18
(Risorse economiche)
L'Associazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
- quote associative e
contributi degli aderenti;
- erogazioni liberali e
contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e
contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
- rimborsi derivanti da
convenzioni;
- attività di raccolta
fondi;
- entrate derivanti da
attività commerciali e produttive, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- donazioni, lasciti e
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque
titolo;
- qualunque altra
entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
I fondi sono
depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.
Articolo 19
(Bilancio)
L'esercizio di bilancio
dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto
ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione
e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e
finanziario dell’Associazione. Il bilancio è composto da un rendiconto
economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia
analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto
finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando
distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del
magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Il Consiglio Direttivo
entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio, sottoporlo
all'approvazione dell'Assemblea e depositarlo presso il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio deve
restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici
giorni che precedono l'Assemblea e fino a che sia approvato. I soci possono
prenderne visione.
Articolo 20
(Beni)
I beni dell’Associazione
sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i
beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad
essa intestati.
I beni immobili, beni
registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione
sono elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e
consultabile dagli associati.
Art. 21
(Divieto di
distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita
ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il patrimonio
dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 22
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione
e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni
Convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
Art. 23
(Personale retribuito)
L’Associazione può
assumere, con delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In
ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l’Associazione
e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI – VARIE
Art. 24
(Libri)
L’Associazione deve redigere
i seguenti libri:
- libro degli associati,
tenuto a cura del Segretario;
- registro dei
volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura
del Segretario;
- libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
Gli associati hanno
diritto di esaminare i suddetti libri associativi.
Art.25
(Volontari)
I soci che desiderano
svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti
adeguandosi ai regolamenti interni e allo statuto dell'Associazione.
La loro attività deve
essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei
volontari non può essere retribuita in alcun modo.
Ai volontari possono
essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono
essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs.117/2017
La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
I volontari sono
assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi
ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 26
(Responsabilità dell’Associazione)
Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,
personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’Associazione.
Art. 27
(Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell’Associazione stessa.
Art. 28
(Scioglimento
dell’Associazione)
In caso di scioglimento,
per qualunque causa, dell'Associazione il suo patrimonio residuo verrà devoluto
a fini di pubblica utilità ad altri Enti del Terzo Settore che per legge,
statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione,
sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Se necessario, l’Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
gli eventuali compensi.
Art. 29
(Disposizioni generali)
Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle
deliberazioni degli organi associativi, trovano applicazione le norme stabilite
dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo Settore) e dalla normativa vigente.
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